La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha cambiato lo Statuto

Il nuovo Satuto è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 14 maggio. La novità di maggior rilievo rigarda le conseguenze delle eventuali dimissioni (o cessazione per altri motivi) del Presidente

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha adottato un nuovo statuto sottoposto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed approvato lo scorso 14 maggio 2019. Prende il posto del precedente Statuto che era stato approvato nel luglio del 2016 e ne ricalca quasi integralmente i contenuti.

Da un confronto fra i due documenti emergono infatti pochissime differenze e non sono stati modificate né le attribuzioni degli organi di governo, né la loro composizione e neppure i destinatari delle erogazioni.

La variazione più importante è quella relativa all’Articolo 19 comma 4. Nel precedente statuto era previsto che i membri del Consiglio di Amministrazione durassero “in carica quattro anni, e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio del loro quarto esercizio”.

Il nuovo statuto ha previsto invece che oltre alla normale durata “In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo del Presidente della Fondazione, decade l’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica, fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione”.

Una novità sostanziale rispetto al passato ad esempio al 2014 quando Francesco Scaravaggi si dimise da Presidente ed il consiglio della Fondazione scelse Massimo Toscani come nuovo presidente (tutt’ora in carica). Con l’attuale statuto l’intero consiglio sarebbe decaduto e si sarebbe dovuto integralmente sostituirlo.

Anche la variazione dell’articolo 22 comma 6 riguarda le eventuali dimissioni del presidente che diventano motivo per il passaggio al vicepresidente dell’esercizio delle funzioni normalmente spettanti proprio al presidente. In precedenza erano previsti solo l’assenza e l’impedimento ma non si faceva esplicito riferimento alle dimissioni.

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