Natale in zona rossa. I negozi che possono restare aperti e le principali regole

Purtroppo ancora molti non hanno pienamente capito le regole previste per queste feste in semi lock down. Vediamo di riassumerle. L'elenco dei negozi che restano aperti e nei quali ci si può legittimamente recare

Complici regole scritte male, rimandi fra un Dpcm e l’altro sono molti gli italiani che non hanno pienamente compreso cosa è legittimo fare in questi giorni di zona rossa in cui il governo Conte ha deciso di limitare le possibilità di spostamento e di libera impresa lungo lo Stivale.

Tentiamo di fare un po’ di chiarezza.

L’ultimo decreto del 18 dicembre 2020 in buona sostanza conferma quanto previsto dai precedenti decreti e Dpcm, quelli cioè che dividevano l’Italia in zone rosse, arancioni e gialle e che in teoria sarebbero dovuti servire per evitare un lock down natalizio. Le regole restano dunque esattamente le stesse salvo che tutta Italia, in buona parte del periodo di vacanza, diventa zona rossa non in base ai famosi dati sanitari ma per decisione del governo.

La zone e le date

Per la precisione la zona rossa sarà in vigore oggi, 24 dicembre 2020 ed ancora il 25, 26, 27, 31 dicembre ed l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

Sia nelle giornate in zona rossa sia in quell arancioni scatta il divieto di spostamento fuori regione. Chi dunque non ha potuto spostarsi prima del 21 dicembre deve restare all’interno della propria regione a meno che, come sempre, si sposti per motivi di lavoro, di necessità, di salute.

Coprifuoco notturno sempre in vigore

In tutto il periodo resta in vigore il coprifuoco notturno dalle ore 22 fino alle 5.

Ci si può sempre recare in visita a parenti ed amici, massimo in due

Il nuovo decreto ha però inserito alcune eccezioni la più importante delle quali è la possibilità di recarsi in visita liberamente a parenti o amici, all’interno della propria regione, anche nei giorni in cui vige la zona rossa, una sola volta al giorno e solo in due persone eventualmente accompagnati da figli minori di 14 anni (o da persone con handicap o non autosufficienti). Un punto questo che ha suscitato vivaci proteste ed è stato ampiamente criticato poiché in tal maniera – ad esempio – un ragazzo di 16 anni non potrà teoricamente recarsi con i genitori ed il fratellino più piccolo dai nonni per trascorrervi il Natale ma dovrà festeggiare ramingo a casa.

Questa deroga vale dalle 5 alle 22 ma eventualmente i due possono fermarsi a dormire dalle persone da cui si sono recati in visita. Come si diceva lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno. Dunque se si vanno a trovare i genitori a pranzo non si può andare dalla zia per il britannico tè con biscotti delle 17.

Autocertificazione

Se si viene fermati per un controllo le forze dell’ordine sono munite di modelli di autocertificazione da compilare sul momento. Per rendere però più agevole i controlli è bene portare con sè il modello precompilato con i propri dati. Qui trovate il modulo ufficiale editabile.  

Si può andare a messa

Si può uscire per andare a messa. La Cei (Conferenza episcopale italiana) ha indicato di recarsi presso la chiesa più vicina a casa.

Attività fisica nei pressi dell’abitazione

Si potrà fare attività motoria solo nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.

Si al passeggio del cane

Durante l’orario 5-22 è possibile portare a passeggio il cane.

Seconde case

Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 ci si può recare nelle seconde case a patto che si trovino nella stessa regione. Anche se la casa è intestata a più comproprietari si può spostare un solo nucleo familiare convivente. Lo spostamento può avvenire dalle 5 alle 22. Sono sempre vietati spostamenti in seconde case situate in altre Regioni.

Rientro nella propria abitazione

Se ci si trova fuori dalla propria abitazione il rientro nella stessa è sempre consentito.

Cene e pranzi

Nonostante la tentazione di farlo, il governo non ha potuto inserire un vero e proprio divieto a trovarsi nelle case private. E’ vietato spostarsi in più di due 8più figli under 14), ma non è specificato quante persone possono trovarsi intorno ad un tavolo per festeggiare il Natale. La raccomandazione è di limitare i contatti soprattutto i presenza di anziani che sono i più esposti agli effetti nefasti del virus. Si tratta però di una raccomandazione.

Feste vietate

Resta comunque vietato organizzare feste «nei locali pubblici e nei luoghi privati» e soprattutto resta il divieto di assembramento che vale ovunque, anche nella case. Lo stesso Conte ha detto “non manderemo la polizia nell case degli italiani” ma l’intervento delle forze dell’ordine resta teoricamente possibile in caso di palese violazione della legge.

Qui potete trovare le risposte del governo alle domande più comuni

La circolare inviata dal ministero degli Interni alle prefetture

Se le leggi fossero scritte bene e chiare non ci sarebbe bisogno di Faq nè di circolari esplicative. Invece, nel nostro paese, è sempre difficile capire il significato autentico di quanto viene inserito nei decreti. Si susseguono così le note interpretative come l’ultima inviata alle prefetture dal ministero degli Interni per fare chiarezza su alcuni punti. Ecco il testo

L’elenco di tutti i negozi aperti dove ci si può legittimamente recare

Veniamo al capitolo negozi aperti, un argomento su cui vi è tanta confusione, complici anche alcuni giornali che pubblicano notizie errate o incomplete.

A stabilire quali negozi possono restare aperti è l’allegato 23 del Dpcm del 3 dicembre 2020 che elenca tutte le attività autorizzate a restare aperte (vedi qui sotto l’elenco completo). Non solo gli alimentari e le farmacie ma anche, per esempio, le ferramenta, i negozi di intimo, i negozi di cosmetici, le erboristerie e profumerie, i negozi per animali domestici, i negozi per il commercio di saponi e detersivi, le concessionarie auto e moto, i negozi di fotografia ed ottica etc. E’ sempre legittimo recarsi in uno di questi negozi muniti di autocertificazione, così come lo è recarsi in un supermercato per fare la spesa alimentare.

Spesa fuori dal proprio comune

Si può uscire dal proprio comune «se il comune contiguo al proprio ha punti vendita necessari alle proprie esigenze, anche in termini di convenienza economica».

Ristoranti e bar chiusi

Per l’intero periodo (arancione e rosso) i ristoranti ed i bar sono chiusi ma possono effettuare servizoo di asporto.

I giorni arancioni

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, l’Italia diventerà arancione e saranno in vigore le relative regole riassumibili con il divieto di uscire dal proprio comune di appartenenza e chiusura di bar e ristoranti (negozi aperti). Si potrà però uscire dal proprio comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio comune per andare nel capoluogo di provincia. Anche in questo caso, come già in zona rossa ci si può recare ovunque in regione per fare visita a parenti ed amici, sempre con il limite di due persone una volta al giorno.

I negozi che possono restare aperti in zona rossa e dove ci si può legittimamente recare

L’elenco dei negozi che possono restare aperti in zona rossa secondo l’allegato 23  del Dpcm del 3 dicembre 2020.

Commercio al dettaglio

  •  Commercio al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati   con prevalenza   di   prodotti   alimentari   e   bevande   (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed  altri  esercizi non specializzati di alimenti vari)

  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici

  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati  (codici  ateco:  47.2),  ivi  inclusi  gli esercizi specializzati nella  vendita  di  sigarette  elettroniche  e liquidi da inalazione

  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4)

  • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e  prodotti  per l’agricoltura e per il giardinaggio

  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e  sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture  per ufficio

  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature  per  bambini  e neonati

  • Commercio al dettaglio di biancheria personale

  •  Commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi,  biciclette  e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

  • Commercio  al  dettaglio  di  giochi  e  giocattoli  in  esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di medicinali  in  esercizi  specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

  • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria  e di erboristeria in esercizi specializzati

  •  Commercio  al  dettaglio  di  fiori,  piante,  bulbi,   semi   e fertilizzanti

  • Commercio al  dettaglio  di  animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati

  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento

  • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini

  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

  • Commercio  al  dettaglio  ambulante  di:  prodotti  alimentari  e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi  e fertilizzanti; profumi  e  cosmetici;  saponi,  detersivi  ed  altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

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