Importante sentenza a favore della Banca di Piacenza

Inefficace un vincolo di destinazione costituito in danno della Banca di Piacenza

Dopo l’annullamento di un trust costituito in danno della nostra Banca, la stessa ha ottenuto anche la dichiarazione di inefficacia di un vincolo di destinazione pure costituito in nostro danno.

L’atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter del Codice civile, pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli dalla generica garanzia dei creditori in quanto, per effetto della costituzione del vincolo, i beni stessi possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione. E’ il principio affermato dalla Corte di appello di Bologna (Pres. rel. dott. Roberto Aponte) con sentenza del 10 agosto scorso, in accoglimento delle ragioni prospettate dalla difesa della Banca di Piacenza (avv. Franco Spezia). Negli stessi termini si era espresso il Tribunale di Piacenza (sent. n. 365/’14 – rel. dott. Schiaffino), che aveva dichiarato – ex art. 2901 cod. civ. – inefficace nei confronti della Banca un vincolo di destinazione costituito con atto di un notaio piacentino.

“La situazione che si determina a seguito della costituzione del vincolo ex art. 2645 ter cod. civ. – ha spiegato la Corte d’appello – è analoga a quella derivante dalla costituzione di un fondo patrimoniale, la cui assoggettabilità a revocatoria per la rimozione della limitazione alle azioni esecutive è affermata da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”. “Parimenti analoga – ha detto sempre la Corte d’appello – è la lesione per le ragioni dei creditori derivante dall’atto di conferimento di un bene in un trust, che pure secondo concorde giurisprudenza di merito è assoggettabile a revocatoria perché comporta lesione della garanzia patrimoniale dei creditori”.

La sussistenza di un pregiudizio per le ragioni del creditore – ha detto ancora la Corte di Bologna – non può essere esclusa “in considerazione del fatto che la cessazione del vincolo in parola è prevista in caso di morte anche della sola disponente, essendo sufficiente considerare, in proposito, che con l’atto impugnato dalla Banca i beni vengono di fatto sottratti alla garanzia del creditore (che al momento della concessione del credito poteva contare sulla garanzia costituita dagli immobili della debitrice) per una durata indeterminata (ed indeterminabile)”.

In conseguenza di quanto sopra, la Corte d’appello ha confermato la dichiarazione di inefficacia del vincolo nei confronti della Banca di Piacenza, condannando la parte debitrice anche alle spese del grado (12 mila euro oltre rimborso spese, Iva e Cassa assistenza avvocati) ed oltre altresì il pagamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.

La sentenza riveste una particolare importanza perché si tratta della prima – che risulti – emessa nello specifico caso di un vincolo di destinazione costituito ex art. 2645 ter e cioè del vincolo di beni per la destinazione degli stessi al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.

Gianmarco Maiavacca

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